ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE

Dettagli della notizia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024 PUBBLICATE LE ISTRUZIONI MINISTERIALI

Data:

11 Aprile 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Si pubblicano le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature (pubblicazione ministeriale n. 1, versione 2024). Si prega di fare riferimento a questa versione per non incorrere in errori, in occasione delle prossime elezioni comunali del 8-9 giugno 2024. Le presenti istruzioni sono pubblicate anche sul sito della Prefettura oltre che sul sito del Ministero dell’Interno.

Presentazione Liste Candidati e relativa modulistica

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco/a e delle liste dei/delle candidati/e alla carica di consigliere/a comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data di votazione.

Date presentazioni liste/candidature

– venerdì 10 maggio dalle ore 8:00 alle ore 20:00

– sabato 11 maggio dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Per agevolare le operazioni di presentazione delle candidature sarebbe opportuno prendere appuntamento con l'ufficio Servizi Demografici del comune

Le liste dovranno contenere un numero minimo di 9 ed un massimo di 12 candidati alla carica di consigliere comunale, avendo cura di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi

Documenti richiesti

Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

• PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI;
• certificati individuali e certificati collettivi, comprovanti la condizione di elettori/rici del Comune da parte dei
sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati;
• dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco/a contenente anche la dichiarazione sostitutiva
attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità;
• dichiarazione dei/delle delegati/e di lista per il collegamento con il/la candidato/a alla carica di sindaco/a;
• dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere/a comunale, contenenti anche le dichiarazioni
sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun/a candidato/a consigliere/a
comunale
• modello del contrassegno di lista in triplice esemplare (formato: diametro 10cm e diametro 3 cm, su carta lucida e su
supporto informatico nei formati jpg e .pdf
• programma amministrativo;
• la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o del gruppo
politico stesso (solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un/una proprio/a rappresentante anche
in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola
delle due Camere nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali)
;
• la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero
progressivo da assegnare a ciascun candidato a sindaco e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista
presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale;
• (eventuale) designazione del mandatario elettorale;
• (eventuale) autorizzazione all'uso del simbolo di un partito, movimento, gruppo politico - se utilizzato.

N.B. nel procedimento elettorale preparatorio non sono ammesse:

– l’autocertificazione dell’iscrizione nelle liste elettorali;

– le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;

– la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autocertificazione dell’interessato in calce al documento (art. 15 della legge 183/2011).

LEGGE 58/2021: la designazione dei rappresentanti di lista può essere effettuata, oltre che nelle forme già previste dalla normativa, anche entro il 7 giugno 2024 mediante PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.putignano.ba.it

In caso di trasmissione via PEC la dichiarazione non è sottoposta ad obbligo di autentica quando la stessa non sia firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2024, 10:04

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